Marcatura CE dei prodotti da costruzione Edifici e Opere di Ingegneria Civile

A seguito dell’approvazione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, in data 9 Marzo 2011, delle condizioni che regolano la messa in commercio dei materiali finalizzati alla costruzione di edifici ed opere di ingegneria civile, è stato stabilito che suddetti prodotti potranno essere immessi sul mercato europeo solo se risulteranno idonei alle norme che sono state redatte. Grazie a tali norme sarà possibile, almeno per quel che riguarda questa tipologia di materiali, salvaguardare la salute dei lavoratori, gli interessi dei consumatori con un occhio di riguardo anche alla tutela dell’ambiente.

La marcatura CE dei prodotti (es. per carpenteria ed officine di trasformazione) finalizzati alla costruzione di edifici ed opere di ingegneria civile, doveva inizialmente comparire su tutti i suddetti materiali entro e non oltre il giorno 1 Luglio dell’anno 2012 ma, da quanto si è recentemente appreso, il passaggio alla definitiva marcatura CE sarà più lento, per permettere a tutte le aziende di procedere agevolmente alla marcatura dei propri materiali.
Possiamo apprendere che il regolamento “prodotti da costruzione” CPR pubblicato in data 04/04/11 sulla GUUE n L. 88, proroga l’entrata in vigore della norma 1090 ed instaura un periodo di transizione tra direttiva 89/106/CE e regolamento.
E’ pertanto stata spostata la data ultima di ben due anni, fissandola per il giorno 1 Luglio 2014.
La marcatura CE dovrà necessariamente comparire su tutte le parti in acciaio ed in alluminio che le aziende specializzate creeranno e che saranno usate al fine di realizzare strutture interne, esterne o parti di esse, nelle costruzioni su tutto il territorio europeo.
Non si tratta ovviamente solo di un simbolo ma sarà la certificazione che tali prodotti siano stati realizzati rispettando le nuove ed obbligatorie norme europee che ne andranno a certificare la qualità e, soprattutto, il grado di sicurezza.

La decisione di affiggere la marcatura CE su questo tipo di materiali deriva dalla necessità di uniformarli indipendentemente dal luogo di provenienza e dal punto in cui verranno messi in opera.
Fino ad ora, troppe erano le norme dedite a regolare la vendita dei prodotti quali cemento, pannelli isolanti, componenti ferrosi ed in acciaio e tanto altro. Ciò ne ostacola la libera vendita e commercializzazione ma, con delle regole ferree e valide per tutti i paesi della comunità europea, la marcatura CE, permetterà di abbattere queste penalizzanti barriere nel libero mercato rendendo così la vendita degli stessi prodotti, all’interno della Comunità Europea, libera da restrizioni ed in grado di seguire standard prefissati.
Ovviamente, non tutti i prodotti saranno obbligati ad avere la marcatura CE per entrare in commercio ma, sarà obbligatoria, solo per quei tipi di materiali che andranno ad essere impiegati in opere permanenti come edifici ed opere di ingegneria civile.
Tra essi troveremo tutte quelle parti realizzate in calcestruzzo, i sottotetti, gli elementi protettivi che permettono l’isolamento da determinati fattori, le parti degli infissi, i componenti per la salvaguardia da possibili incendi come quelli che permettono di eliminare i fumi e l’eccesso di caloria sviluppata dalla fiamme, le pompe antincendio e tutte quelle parti finalizzate al convogliamento ed alla erogazione delle acque.

I suddetti prodotti per poter ricevere la Marcatura CE, dovranno presentare delle peculiarità essenziali basate su sette regole ben precise:

  1. La capacità di resistere agli sforzi meccanici e conseguente solidità tanto da poter garantire che, nel momento in cui tali prodotti verranno messi in opera, non ci saranno casi di crolli dell’intera struttura o parte di essa; non si deformeranno elementi di elevata importanza che andranno a ricadere sulla stabilità di altre parti della stessa costruzione creando più danni di quanto, l’iniziale ammanco, potesse arrecare.
  2. Capacità di assicurare protezione in caso di incendi tramite elementi in grado di limitare esponenzialmente la diffusione delle fiamme alle costruzioni adiacenti, permettendo a tutte le persone che occupano l’area di poter trovare scampo o di essere messi in sicurezza da personale autorizzato, garantendo a questi ultimi anche la possibilità di agire in modo sicuro senza pericoli per la loro vita.
  3. Il rispetto della natura seguendo norme igieniche specifiche che non andranno ad intaccare lo stato salutare di chi vi soggiornerà e delle persone nelle immediate vicinanze, garantendo l’impossibilità di sviluppare “gas” nocivi per l’ambiente e per la salute e relativa possibilità di inquinare il terreno e le falde acquifere nelle vicinanze a causa di problemi nell’eliminare le “acque di scarico”, del fumo prodotto e del pattume allo stato solido o liquido; assenza di “umidità” su porzioni più o meno estese dell’opera stessa.
  4. Assicurare che la costruzione sia realizzata tramite accorgimenti che saranno in grado di eliminare rischi comuni quali scivoloni, perdite dell’equilibrio, urti, scottature, fulminazione e ferite a causa di scoppi.
  5. Salvaguardia dell’udito, realizzando la costruzione in “modo” che tutti i rumori, a cui saranno esposte le persone presenti e quelle nelle immediate vicinanze, mantengano un livello acustico accettabile evitando così danni al loro stato salutare, consentendo loro di dormire e riposare in modo sano.
  6. Capacità di risparmiare energia ed isolare termicamente le strutture attraverso dei materiali realizzati appositamente per essere in grado di adempiere a tali, importanti, compiti, anche in base al posto in cui essi andranno impiantati, “senza che ciò pregiudichi il benessere termico degli occupanti”.
  7. Garanzia che le materie impiegate per creare tali edifici ed opere di ingegneria possano essere riutilizzate e soprattutto che siano eco-sostenibili. La durata nel tempo dell’opera realizzata.

Dunque, questo passaggio obbligherà tutte le aziende costruttrici di materie che andranno ad essere impiegate in questi ambiti e presenti su tutto il territorio europeo, a garantire che i loro prodotti saranno adeguati a tali norme e che potranno esporre la marcatura CE solo dal momento in cui saranno affini alle sette regole precedentemente esposte.
“La Comunità Europea” ha predisposto questa tipologia di marcatura per poter proteggere tutti i cittadini che vivono negli stati facenti parte della Comunità Europea, da danni a strutture derivanti da prodotti scadenti o poco controllati. Grazie dunque alla suddetta marcatura CE i materiali saranno affidabili quel minimo che basta per non intaccare l’incolumità delle persone e dell’ambiente “(direttiva 89/106/CE regolamento “prodotti da costruzione” CPR pubblicato in data 04/04/11 sulla GUUE n L. 88 CPR)”.

Ricordiamo infine che la marcatura CE dovrà essere apposta sui prodotti, sull’imballo e sulla relativa documentazione di “trasporto”.
L’etichetta dovrà quantomeno contenere alcune diciture quali, oltre alla suddetta marcatura individuabile dalla scritta ‘CE’, il “numero” che identifica “l’Organismo di certificazione”; la ragione sociale o il logo con relativo “indirizzo” dell’azienda produttrice; le “ultime due cifre dell’anno in cui” è stata apposta la “marcatura”, “numero del certificato di conformità dell’FPC”; la dicitura tramite cui sarà possibile risalire alla norma a cui tale materiale è fedele.

In quelle etichette che riporteranno invece delle informazioni estese sarà possibile leggere l’intera caratterizzazione del materiale e le relative note informative oltre che le peculiarità di una certa rilevanza.

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